Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
con Decreto 31 marzo 2015 (G.U. Serie Generale N.90 del 18/04/2015)
ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di Specializzazione in Psicoterapia.

REGOLAMENTO

Articolo 1) - Costituzione della SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA

Il CRIFU, vista la disciplina concernente il riconoscimento degli Istituti contenuti nell'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha deciso di costituire nel proprio ambito una scuola di specializzazione post-universitaria in psico-terapia analitica per medici e psicologi, denominandola:

 

 SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA

CRIFU  

 

La Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU(da questo punto in poi definita nel presente documento solamente come "Scuola") è regolata dallo Statuto dell'associazione, dal presente regolamento e, in quanto essi non dispongano, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Sono organi della Scuola: il Comitato scientifico, il Comitato esecutivo e il Consiglio dei Docenti.

Articolo 2) - Finalità della Scuola

La Scuola si propone di trasmettere le conoscenze teoriche e le tecniche cliniche della Psicologia Individuale di Alfred Adler, aggiornate con le più recenti revisioni, agli aspiranti operatori del settore psicoterapico che ne condividano i presupposti dottrinali.

Articolo 3) - Gestione e amministrazione della Scuola

Gestore della Scuola è il CRIFU  che, essendone titolare, nomina il Comitato esecutivo, cui delega i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 4) - Composizione del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Direttore, dal Vice Direttore e Responsabile didattico e dal Responsabile amministrativo.

4.1) Compiti e doveri del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Scuola e ne dà periodicamente comunicazione alla Direzione del CRIFU.

Il membri del Comitato esecutivo, congiuntamente, stabiliscono il mansionario dei tutor e del personale di segreteria.

4.2) Compiti e doveri del Direttore e Rappresentante legale

La Scuola è retta da un Direttore, nella figura dello stesso Rappresentante legale del CRIFU.   

Il Direttore, assumendo, con firma libera, la rappresentanza legale dello Scuola, è investito dei poteri necessari per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

4.3) Compiti e doveri del Vice Direttore e Responsabile didattico

Il Direttore  nomina un Vice Direttore con funzioni, anche, di Responsabile didattico. Il Vice Direttore assume inoltre l'incarico di Rappresentante del Comitato scientifico.

Il Direttore e il Vice Direttore provvedono all'impostazione del programma scientifico e delle iniziative interne della Scuola.

ll Vice Direttore, per quanto compete alle sue funzioni di Responsabile didattico, utilizza il personale di segreteria e ausiliario, può nominare un bibliotecario, costituire Commissioni attinenti all'insegnamento e quant'altro occorra al buon funzionamento didattico e formativo della Scuola.

Il Vice Direttore, sempre nella sua veste di Responsabile didattico, cura il calendario di ciascun anno accademico, contatta i docenti, monitora il piano di lavoro. Ha il compito di favorire la qualità dei rapporti fra gli allievi e i docenti predisponendo eventuali verifiche.

ll Vice Direttore, inoltre, deve vicariare le funzioni del Direttore per le ipotesi di sua assenza o impedimento o, per incarico del Direttore stesso, sostituirlo, in tutte le mansioni, in circostanze straordinarie. In tale caso, è necessario un atto di delega sottoscritto dal Direttore.

4.4) Compiti e doveri del Responsabile amministrativo

Il Responsabile amministrativo del CRIFU   assume d’ufficio la carica di Responsabile amministrativo della Scuola, con il compito di provvedere all'amministrazione e alla contabilità ordinaria dell'istituzione.

Il Responsabile amministrativo della Scuola si occupa della stipula e del rinnovo dei contratti con gli allievi, con i docenti, con il personale di segreteria e ausiliario e provvede al pagamento delle spettanze annuali dei docenti e del personale, nei tempi che ritiene più opportuni e compatibili con i movimenti di cassa.

Riscuote, alle scadenze stabilite, le rate che gli allievi devono versare per la frequenza alla Scuola.

Provvede alla stesura e al rinnovo dei contratti d'affitto, badando alla data delle loro scadenze e a quelle di tutti gli altri contratti sottoscritti dalla Scuola.

Cura lo stipula e il rinnovo delle convenzioni con le strutture e gli enti accreditati per il tirocinio degli allievi, delegando, se occorre, il compito a collaboratori di sua fiducia.

Decide, infine, l'acquisto di tutto quanto necessiti al buon funzionamento dell'istituzione.

Articolo 5) - Il Consiglio dei Docenti

La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati a docenti e a ricercatori universitari italiani o stranieri e a laureati nelle specifiche materie con qualificata e documentata esperienza nel settore della psicoterapia.

I docenti delle materie teoriche e i didatti supervisori delle attività psicoterapeutiche costituiscono il "Consiglio dei Docenti della Scuola".

Articolo 6) - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico della Scuola è composto da un docente universitario, senza funzioni di insegnamento nelle discipline indicate dall'articolo 8, cornma 3, del Decreto n. 509 dell'11 dicembre 1998, dal Direttore e dal Vice Direttore, quale Rappresentante del Comitato scientifico presso il Consiglio dei Docenti della Scuola.

Il Comitato Scientifico presenterà ogni anno al Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, come specificatamente richiesto, una relazione illustrativa sull'attività scientifica e didattico svolta nell'anno precedente e sul programma per l'anno successivo.

Articolo 7) - Criteri di ammissione degli allievi

La Scuola pubblica annualmente un bando di ammissione per un numero di  20 allievi. Possono essere ammessi ai corsi i laureati in medicina e chirurgia o in psicologia, che risultino già iscritti ai rispettivi albi professionali o che conseguano il titolo di abilitazione  professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi.

Alla domanda di ammissione, redatta su moduli predisposti dalla segreteria, deve essere allegato un curriculum comprendente:

- certificato di laurea in medicina e chirurgia o in psicologia con voto;

- certificato di iscrizione all' Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri o all’ Albo degli Psicologi (se già conseguito il titolo di abilitazione      professionale);

- eventuali esperienze teoriche e/o cliniche precedenti, documentate (anche in copia);

- autocertificazione in carta libera attestante l'autenticità della documentazione presentata e la veridicità dei dati forniti.

I criteri di ammissione si baseranno sulla valutazione dei titoli del candidato e su un colloquio motivazionale.

Articolo 8) - Durata dei corsi

I corsi hanno una durata quadriennale e si articolano in un primo biennio prevalentemente teorico e propedeutico, in grado di dare spazio alle diverse materie che concorrono a formare l'impalcatura culturale di base di ogni medico o psicologo che desideri formarsi in una disciplina psicoterapeutica, e in un secondo biennio che si sviluppa, per contro, su un piano più caratterizzante, specificamente a orientamento individualpsicologico, in grado di favorire la crescita professionale del futuro psicoterapeuta di formazione adleriana.

Il monte ore annuo è di 500 ore, comprensive di tirocinio tra le 100 e le 150 ore presso strutture o enti accreditati, convenzionati con la Scuola.

Articolo 9) - Esami annuali e diploma finale

Il Consiglio dei Docenti predispone un apposito "libretto di formazione" che consente il controllo delle attività svolte in vista degli esami annuali e finali, ivi compreso la formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nell'ambito della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.

AI termine di ogni anno accademico sono previsti la presentazione di una tesina, preparata con l'ausilio del tutor, un elaborato scritto e un esame orale incentrato sugli insegnamenti impartiti nell'anno.

Il superamento delle prove,l a frequenza di almeno l' 80% delle ore previste di attività teoriche e teorico-pratiche, lo svolgimento  delle ore di  tirocinio  obbligatorie consentiranno l'ammissione all'anno successivo.

AI compimento del quarto anno, per conseguire il "Diploma finale", l'allievo, superate tutte le prove relative agli insegnamenti dell'ultimo anno, dovrà discutere una tesi, assegnatagli all'inizio dell'ultimo anno del corso di specializzazione, incentrata su un caso clinico, dimostrando di possedere conoscenze teoriche, capacità cliniche e attitudini personali. 

 

 

 

STATUTO

 

ART. 1

E' fondata la Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU, con riferimento alle scuole di pensiero di derivazione più propriamente  adleriane ed alle acquisizioni più significative degli approcci psicoterapeutici correnti.

 

Modello concettuale di riferimento generale

L'indirizzo scientifico della Scuola affonda le radici nella tradizione degli studi della teoria e terapia di Alfred Adler e si avvale di una lunga tradizione di studi multidisciplinari che hanno consolidato un modello psicoterapeutico di impostazione adleriana.

 

Il progetto didattico si articola nelle seguenti parti:

Formazione teorica

Formazione pratica – esperienziale

Formazione personale – didattica – supervisione

Tirocinio in strutture pubbliche o private accreditate

 

ART. 2

La Scuola ha lo scopo di formare psicoterapeuti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, nonché interventi preventivi, in ambito sia individuale che di gruppo.

La Scuola rilascia il diploma legittimante l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinico, mediante lo svolgimento di una tesi e l'esposizione argomentata di casi trattati con supervisione.

 

ART. 3

La Scuola ha la durata di quattro anni, per un monte ore complessive pari a 2000, da svolgersi tra attività teoriche, pratiche, esperienziali, seminariali e tirocini presso le strutture pubbliche o private accreditate.

 

ART. 4

In base alle strutture didattico-formative ed alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare iscritti per un numero massimo di 20  per ciascun anno di corso.

 

ART. 5

Ciascun anno di corso prevede lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, attività esperienzali, seminari di studio e workshop.

 

ART. 6

L'attività didattica comprende ogni anno 500 ore di cui tra le 100 e le 150 ore  dedicate al tirocinio in strutture pubbliche o private accreditate, lezioni, seminari e workshop; essa è organizzata in: un' attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti; un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere teorico-applicativo, rivolta all'approfondimento del curriculum formativo corrispondente a uno dei settori formativi professionali.

 

ART. 7

La frequenza ai vari settori avviene secondo delibera della Scuola. Ciò assicura ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il Consiglio della Scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

 

ART. 8

La Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU non ha scopo di lucro; eventuali utili saranno reinvestiti nel campo della ricerca o in altri obiettivi socio-culturali, previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno.

 
Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU / CF 10514290153
Sede Didattica: Via Ariberto, 11 – 20123 Milano | segreteria.amministrativa@scuolapsicoterapiacrifu.it | Tel: 0258102458 Cell: 338 7360920